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Arcidiocesi di Bologna---Settore pastorale "Università e Scuola"

Note e indicazioni
sullo svolgimento di atti di culto
nella scuola

 

Note sulla normativa e sui pronunciamenti di organi giurisdizionali

La questione è complessa, anche perché non esiste per essa una disposizione univoca. Essa va affrontata alla luce dei principi costituzionali tenendo conto di alcune specifiche disposizioni normative e di interventi di organi giurisdizionali.

1. Il principio supremo di laicità dello Stato, espresso dagli artt. 2-3, 7-8, 19 e 20 Cost., risulta compatibile con la presenza dell’insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, che anzi ne costituisce un elemento importante in quanto evidenzia l’attitudine laica dello Stato-comunità, che "si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" e riflette l’identità storica e religiosa del paese (Corte cost., sent. n. 203/1989); d’altra parte tale principio, nella sua valenza garantista, comporta altresì che "in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato" (Corte cost., sent. n. 334/1996);

2. una circolare ministeriale del 13 febbraio 1992 ammise la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto (la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali) nell’ambito delle iniziative culturali extrascolastiche di cui al D.P.R. n. 416/1974. La circolare fu impugnata davanti al TAR dell’Emilia Romagna, ma non è stata né annullata né ritirata;

3. il TAR dell’Emilia-Romagna, in due pronunce (agosto 1992 e 7 giugno 1993), sostenne che le celebrazioni liturgiche non potrebbero in ogni caso rientrare fra le attività extrascolastiche e non possono avere luogo in orario scolastico. Tali pronunce si limitarono a sospendere e poi ad annullare due delibere di istituti scolastici che avevano applicato la circolare ministeriale, senza incidere su quest’ultima. Esse vanno comunque tenute presente;

4. due ordinanze del Consiglio di Stato (un. 391 e 392 del 23 marzo 1993), invece, hanno implicitamente affermato la legittimità della circolare ministeriale sulla base della sua natura meramente interpretativa della normativa vigente. Nel merito il Consiglio di Stato. ha individuato la soluzione del problema nelle concrete modalità di organizzazione di tali attività, che devono comunque garantire i diritti di libertà delle minoranze, e pertanto ritenne illegittima una delibera scolastica che aveva disposto l’obbligo per gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico nell’ambito del plesso scolastico, poiché in questo modo veniva a condizionarne la libertà di scelta;

5. alcune Intese tra lo Stato italiano e altre confessioni religiose prevedono la seguente disposizione: "in ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto" (1. n. 516/1988; 1. n. 517/1988; 1. n. 101/1989; 1. n. 116/1995), confermando il carattere necessariamente non obbligatorio ma del tutto libero che deve assumere la partecipazione degli alunni ad eventuali atti di culto;

6. il D.P.R. n. 567/1996 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) prevede che le istituzioni scolastiche "definiscono, promuovono e valutano (...) iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti" (art. 1, co. 1), quest’ultime intese come "occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile" (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete "esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie" (art 1, co. 2-3). A richiesta degli studenti la scuola può poi destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un "determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse" (art. 1, co. 4). Tali iniziative "si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni" (art. 2, co. 3), cioè in orario non curricolare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto, che "ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica" (art. 4, co. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che "gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto" (art. 2, co. 4).

 

Indicazioni pratiche

Possono configurarsi diversi casi a seconda che gli atti di culto o le pratiche religiose (S.Messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali,ecc.) rivolte agli studenti si svolgano nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario.

Per le diverse possibilità vengono date le seguenti indicazioni.

1. atti di culto nelle scuole in orario di lezione (c.d. curricolare): sono da evitare, anche se fosse fatta salva la libertà di parteciparvi;

2. atti di culto nella scuola durante l’ora di religione cattolica: sono da evitare per rispettare il carattere culturale dell’IRC;

3. atti di culto nella scuola in orario extracurricolare (prima delle lezioni, o durante l’intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative): possono essere richiesti e organizzati da associazioni di genitori e studenti su delibera del consiglio di circolo o di istituto;

4. atti di culto fuori dalla scuola in orario scolastico: possono essere deliberati dal consiglio di istituto come attività extrascolastiche ex D.P.R. n. 416/1974 (eventualmente ritardando l’inizio delle lezioni; per es. Messa di inizio anno scolastico) fatta salva la libertà di parteciparvi o meno. In ogni caso l’iniziativa dovrebbe essere assunta dai genitori o studenti, che potrebbero peraltro optare per una semplice comunicazione all’autorità scolastica giustificando l’assenza dalla lezione per chi vi partecipa;

5. atti di culto in locali scolastici fuori dalla programmazione scolastica: sempre possibili su delibera del consiglio di circolo o di istituto, secondo le modalità di utilizzo dei locali previste da tali organi;

6. atti di culto fuori dalla scuola e dalla programmazione scolastica: non ci sono problemi. Il Consiglio di circolo o di istituto potrebbe deliberare di darne comunicazione all’interno della scuola e nelle singole classi.

Concretamente occorre vedere che cosa sia opportuno fare in relazione alla sensibilità e all’effettivo coinvolgimento delle componenti scolastiche.

Mentre va ribadito che le iniziative a carattere religioso, specialmente quando sono profondamente radicate nella tradizione, assumono un sicuro valore per la loro valenza educativa in un quadro pluralistico come quello che deve caratterizzare la scuola, va pure sottolineato che si tratta sempre di momenti liberamente scelti e proposti alla libera scelta degli studenti.

(a cura del Vicario episcopale del Settore pastorale "Università e Scuola" con la consulenza dell’Avv. Paolo Cavana)



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