INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Normativa concordataria
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DAL TESTO DI REVISIONE DEL CONCORDATO
Art. 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato
e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,
impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Art. 9
1
2. La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle
finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel caso della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno
tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE
In relazione all'art. 9
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate
al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa
e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti
che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può
essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità
ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le varie competenti autorità
scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
- i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi e
gradi delle scuole pubbliche;
- le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- i criteri per la scelta dei libri di testo;
- i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime
vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata
da norme particolari.
INTESA
Del 14 dicembre 1985 e successiva revisione del 13 giugno 1990
tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana; in attuazione dell'art. 9 n. 2 dell'Accordo di revisione
del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984.
(Le parti in grassetto nel testo evidenziano le aggiunte o
le modifiche operate dalla revisione dell'Intesa).
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1 Premesso che l'insegnamento della regione cattolica
è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni,
secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi
nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione
dei programmi stessi sono determinate come segue:
1.2 I programmi dell'insegnamento della religione cattolica
sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione previa
intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva
di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.
Col le medesime modalità potranno essere determinate,
su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive
competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente Intesa, i
programmi di insegnamento della religione cattolica, e a definire entro sei
mesi dalla stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività
educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola
materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi
rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica.
2.1. Premesso che:
- il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma
di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle
classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione
di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto
dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e
per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione
d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica;
- è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da
parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento
della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio
di tale diritto;
- l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del
punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti
idonei dalla competente autorità ecclesiastica;
le modalità di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2 Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione
cattolica, è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario
settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente
in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata
dal capo d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo
il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella
giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3 Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito
in ordine ai valori religiosi nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate
specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica
secondo i programmi di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore
nell'arco della settimana.
2.4 Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito
nel DPR 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività
educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite
secondo le modalità di cui al punto 1.
Le suddette attività sono comprese
nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri
di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche
da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi,
per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è
impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario
diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano,
delle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli
docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica
delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto,
propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titolo
di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6 Nelle scuole materne ed elementari, in conformità
a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale,
l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico,
può essere affidato dall'autorità scolastico, sentito l'Ordinario
diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei,
i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
2.6bis. Il riconoscimento
di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente
salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
2.7 Gli insegnamenti incaricati di religione cattolica
fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi
diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazione periodiche
e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione
cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto
e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in
cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza,
il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene
un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1 Premesso che i libri per l'insegnamento della religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici
e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per
gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come
segue:
3.2 I libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla
osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario
competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3 L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente,
su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste
per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti
di religione
4.1 Premesso che:
- l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità
della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella
delle altre discipline;
- detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina
della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica
e in possesso di qualificazione professionale adeguata;
i profili della qualificazione professionale sono determinati
come segue:
4.2 per l'insegnamento della religione cattolica si
richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito
indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia
almeno uno dei seguenti titoli;
- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle
altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata
dalla Santa Sede;
- attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario
maggiore;
- diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto
di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma
rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento
della religione cattolica può essere impartito, ai sensi dei punto 2.6,
dagli insegnanti dei circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli
studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque
siano riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non
venga impartito da un insegnante dei circolo didattico, esso può essere
affidato:
- a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso dì qualificazione
riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dei can. 804,
par. 1, dei codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
- a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma
dei presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola
secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un
Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero
della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che
rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4, nonché delle discipline
ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati
ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.
I docenti di religione cattolica in
servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso dei diploma rilasciato
da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale
Italiana,- possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il
titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione
cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei
titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria
superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto
4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione
necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
- gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio
nell'anno scolastico 1985-86;
- gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli indicati
di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di
classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano
cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti
di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della
pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito
delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza
delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti
analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali
Regionali o con gli Ordinari diocesani.
* * *
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che,
se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno
alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione
per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché
a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di
interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dall'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri
ordinamenti.
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