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Le informazioni contenute in questa pagina
sono tratte da:
Cicatelli S., Comunicazioni [schema provvisorio].
Intervento all'«Incontro Nazionale dei Responsabili Diocesani
per l'Insegnamento della Religione Cattolica» sul tema «Identità e
formazione del docente di Religione Cattolica nel contesto
del'lautonomia e nell'impegno della comunità cristiana» tenutosi
a Campora San Giovanni (CS) dal 10 al 12 febbraio 1999, 8-10.
Si rimanda al testo originale per ogni approfondimento.
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Fin da quando si è iniziato a parlare di autonomia scolastica, la necessità di un Sistema Nazionale di Valutazione è apparsa un'esigenza irrinunciabile per offrire alle scuote autonome un punto di riferimento e fissare uno standard qualitativo dal quale non allontanarsi troppo.
L'art. 21 della legge n. 59 del 1997 ha posto infatti dei limiti o dei correttivi alla creatività delle singole scuole proprio in nome della qualità del servizio che non può scendere sotto certi livelli. Le libertà garantite dall'autonomia didattica non sono assolute ma si realizzano «nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale» (art. 21, comma 7), avendo la scuola «l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi» (ivi, comma 9). Il regolamento ha ulteriormente precisato che «per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard dì qualità del servizio il Ministro della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche».
Per circa un anno, nel 1996, un'apposita commissione di esperti ha lavorato proprio alla definizione di questo settore, giungendo a conclusioni che stanno ora producendo i primi frutti. Il primo nodo da sciogliere era relativo a cosa valutare: la scuola o l'alunno.
Misurare l'efficacia dell'insegnamento è piuttosto difficile, anche perché non si può fare all'interno del sistema scolastico, pena l'autoreferenzialità del sistema stesso. Essa va misurata sul lungo periodo e al di fuori della scuola, verificando per esempio la qualità professionale e l'inserimento lavorativo degli alunni usciti da una scuola. Dal momento che questo è un obiettivo difficilmente raggiungibile (e poco significativo, perché potremmo solo misurare l'efficacia formativa dei passato di una scuola, non il suo presente), sembrava più coerente valutare le potenzialità presenti in un'istituzione scolastica in termini di disponibilità strutturali, utilizzandole come indicatori della possibile realizzazione di obiettivi formativi. Sembrava cioè in un primo momento prevalere l'idea che si dovesse giungere a una valutazione di sistema, all'individuazione di parametri in base ai quali valutare la produttività delle scuole e la loro capacità di offrire un servizio adeguato agli obiettivi definiti dal Ministero. È prevalsa invece una concezione più docimologica della valutazione, secondo la quale conta soprattutto confrontarsi sulle abilità acquisite dall'alunno, il quale assume perciò anche la caratteristica di indicatore della produttività scolastica.
La fonte normativa del settore è la Direttiva Ministeriale n. 307 del 21 maggio 1997, con cui si istituisce presso il Centro Europeo dell'Educazione (Centro Europeo dell'Educazione) un Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione (SNQI). Non entro nelle polemiche che hanno voluto denunciare il rischio appena descritto dell'autoreferenzialità del sistema, dal momento che il Centro Europeo dell'Educazione è un'emanazione del Ministro della Pubblica Istruzione, il quale dunque andrebbe a valutare se stesso. Interessa piuttosto rilevare l'evoluzione assunta dal progetto: il Sistema è diventato un Servizio e il suo obiettivo è passato dalla valutazione alla qualità dell'istruzione (o, anche, dell'educazione). Se dietro i nomi ci sono dei contenuti, ci sarebbe da discutere a lungo su queste trasformazioni, ma l'analisi risulterebbe in questa sede inutilmente accademica.
Ciò che conta è che i riferimenti normativi sono stati individuati nell'art. 603 del Testo Unico (che peraltro parlava in maniera piuttosto generica di verifica della produttività del sistema scolastico, soprattutto ai fini di una migliore ripartizione delle spese in bilancio e allo scopo di rimediare ai problemi di evasione dell'obbligo, dispersione e ripetenza) e implicitamente nell'art. 290 del medesimo Testo Unico, che istituisce il Centro Europeo dell'Educazione. Il regolamento ha previsto però l'istituzione di un «apposito organismo autonomo» per valutare la qualità del servizio scolastico, attribuendone il compito al Centro Europeo dell'Educazione solo in via provvisoria.
Se la Direttiva Ministeriale n. 307 si limita a fornire il quadro di riferimento formale, la definizione dei contenuti di questo Servizio è affidata a successivi documenti e relazioni, che si possono reperire facilmente sul sito Internet del Centro Europeo dell'Educazione e testimoniano la produttività dei Servizio e la ricerca che lo anima. Esso si avvierà con gradualità, selezionando aree di intervento, ma l'obiettivo più avanzato appare essere «un sistema integrato di valutazione». Questa «dovrà pertanto essere multifattoriale e includere non solo la verifica dei livelli di apprendimento ma anche la valutazione dei processi, comprenderà sia gli aspetti quantitativi che quelli di tipo qualitativo». Insomma, «scopo fondamentale di un Sistema di valutazione è quello di valutare lo stato e l'efficacia del sistema formativo del Paese nelle sue articolazioni e a tutti i suoi livelli», nell'intento di condurre ogni istituzione scolastica a una propria autovalutazione.
Quest'ultima tappa può apparire fuori luogo, poste le premesse di una funzione di controllo che si intendeva affidare al Sistema di Valutazione, ma è coerente con l'autonomia scolastica, che viene valorizzata da una scelta del genere e non diminuita da una sorta di Òlibertà vigilataÓ. È ovvio però che l'autovalutazione è un'operazione che presuppone un forte senso di responsabilità che forse molti non sono disposti a riconoscere alla scuola italiana, almeno come ci appare adesso. Il progetto al quale si sta lavorando sembra comunque andare al di là di alcune superficiali diffidenze ed apre la strada a una nuova cultura della valutazione cui sicuramente non siamo ancora abituati.
In un documento a firma del prof. Benedetto Vertecchi, presidente del Centro Europeo dell'Educazione, dedicato ad esporre alcune Note preliminari all'avvio del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, si descrive infatti un rapporto dinamico tra valutazione e funzionamento del sistema scolastico. «Il Servizio non costituisce pertanto una struttura ÒneutraleÓ, che rileva dati dall'esterno, con effetti di ritorno mediati nel tempo, ma si pone all'interno del sistema scolastico, come un fattore capace di orientarne l'attività in modo continuativo». Lo strumento che dovrebbe realizzare questo obiettivo è un ambizioso archivio docimologico telematico al quale dovrebbero poter attingere tutte le scuole collegate in rete. La denominazione definitiva è oggi quella di Archivio Docimologico per l'Autovalutazione delle Scuole (ADAS).
L'idea è semplice e teoricamente può funzionare senza troppe difficoltà, nonostante la complessità del sistema cui dovrebbe dar vita. Anzi, quanto più ricca sarà la rete dei collegamenti, tanto migliori potranno essere i risultati. L'Archivio dovrebbe infatti costituire un repertorio di prove di verifica che ogni docente può utilizzare nel suo insegnamento, per confrontare il livello di preparazione dei propri allievi con uno standard nazionale. I risultati di queste somministrazioni periferiche dovrebbero essere inoltre lo strumento per tarare continuamente i test e fornire quindi standard sistematicamente aggiornati. Non entro nei dettagli tecnici del meccanismo, ma chi ha un minimo di pratica docimologica dovrebbe aver intuito i passaggi fondamentali.
Il vantaggio di questo Servizio è appunto quello di mettere in grado ogni scuola (e addirittura ogni insegnante) di confrontarsi da sola e immediatamente con il livello medio nazionale, secondo una forma di autovalutazione che elimina imbarazzanti e indesiderati controlli esterni, che acquistano spesso il sapore di una censura. Sta poi all'onestà professionale degli operatori scolastici correggere la propria didattica per allinearsi ai valori medi o tendere a superarli (elevando implicitamente la stessa media nazionale, in una competizione virtuale che è forse la versione migliore della meritocrazia).
Sembra quasi una prospettiva fantascientifica, ma le innovazioni si succedono con una rapidità tale da consentire anche sviluppi del genere appena descritto. In questo caso, ci sembra inevitabile ripensare anche la posizione dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Se la verifica e la valutazione della produttività scolastica è un obbligo, essa non potrà non comprendere ogni parte dei curricoli, ivi incluso l'Insegnamento della Religione Cattolica. E quando l'Autovalutazione delle Scuole diventerà una realtà, non potrà non trovarvi spazio anche una strumentazione dedicata all'Insegnamento della Religione Cattolica.
Ciò significa rivedere tutto l'ambito della valutazione di questa disciplina, su cui da quasi settant'anni pesano ipoteche ed equivoci rilevanti. L'ingresso dell'Insegnamento della Religione Cattolica nell'Autovalutazione delle Scuole costituirebbe la garanzia di una sua piena integrazione nelle finalità e nei metodi della scuola, ed imporrebbe una definitiva revisione di certe limitazioni assolutamente anacronistiche e in contrasto con l'assetto neoconcordatario. Anzi, l'uso di una strumentazione didattica identica a quella delle altre materie e rigorosamente oggettiva costituirebbe la prova del superamento di certe confusioni tra dimensione catechetica e dimensione scolastica.
L'intero capitolo della valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica andrebbe riscritto, cogliendo l'occasione dell'autonomia scolastica per superare anche altre restrizioni. Lo scorporo del voto dell'insegnante di Religione in sede di scrutinio finale, per esempio, non avrà più ragion d'essere in un regime di molteplici discipline facoltative e quindi di composizione variabile dei collegi giudicanti. Il pagellino separato non si giustificherà più con il sospetto di un uso improprio di questa valutazione, dato che essa viene raggiunta con modalità insospettabili. Ma prima di tutto occorre eliminare la vecchia legge n. 824 del 1930, secondo la quale l'insegnamento religioso non può dar luogo a voti o ad esami. Nelle scuole elementari e medie la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica è già omogenea a quella delle altre materie, ma nella scuola superiore è rimasta l'atipicità di un giudizio verbale accanto ai voti numerici delle altre discipline. Ciò comporta anche praticamente (oltre che per pregiudizi teorici) l'impossibilità di conteggiare l'Insegnamento della Religione Cattolica nella media che dà luogo al credito scolastico e dunque condannare l'Insegnamento della Religione Cattolica a un'ulterioreirrilevanza scolastica.
Una così radicale trasformazione del sistema di valutazione in ogni disciplina e in ogni ordine e grado di scuola può quindi essere l'occasione per ripensare la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e decidere una volta per tutte se esso debba far parte del sistema scolastico o costituirne una mera appendice. Perdere questa occasione potrebbe voler dire rinunciare alle stesse ragioni della presenza dell'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola italiana, anche perché di fatto ciò condurrebbe al suo inevitabile declino.
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