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Domanda
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I docenti di religione potranno partecipare all'Esame di Stato? |
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Risposta
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Al quesito risponte il Ministero della Pubblica Istruzione: «No, perché religione non è materia d'esame, ma una disciplina presente nel corso di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale insegnamento». |
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Domanda
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Qual è l'apporto dell'insegnamento di Religione o della materia alternativa scelta rispetto all'attribuzione dei crediti scolastici? |
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Risposta
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Al quesito risponte il Ministero della Pubblica Istruzione: «Gli insegnanti incaricati di Religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si avvalgono di questo insegnamento. Religione contribuisce alla valutazione del candidato e può incidere sul credito scolastico. Si veda l'O.M.128, artt.3 e 25. Infatti, nonostante Religione non faccia media, il docente di tale disciplina è parte integrante del consiglio di classe per quanto riguarda la valutazione delle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico, quali l'assiduità della frequenza scolastica, la frequenza dell'area di progetto, dove prevista, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative. In fase di scrutinio finale, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante nei casi in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale». |
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Domanda
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L'ora di religione costituisce credito formativo? |
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Risposta
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Al quesito risponte il Ministero della Pubblica Istruzione: «No, perché le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda a tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.». |
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Domanda
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Io da 7 ottobre del 1997 ho avuto sempre incarichi regolari annuali come insegnante di religione delle elementari... la segreteria della scuola mi ha detto che gli scatti di anzianità rimangono a 1 perché nell'anno 1997 ho iniziato l'incarico dopo il primo di settembre, e quindi quell'anno non viene conteggiato anche se sono stato retribuito regolarmente fino al 31 agosto dell'anno successivo... vorrei sapere se è vero o meno. |
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Risposta
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Se ha fatto 180 giorni l'anno ha valore giuridico. |
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Domanda
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Gli alunni provenienti dalla 2 A e dalla 2 B di un'IPSIA confluiscono in 1 terza A detta 'articolata' in quanto hanno scelto gli uni la qualifica di Operatore Elettronico e gli altri la qualifica di Operatore Telecomunicazioni. In pratica si separano solo per la materia elettronica e similari mentre sono 'accorpati' per religione e italiano. È corretta questo tipo di scelta o dovrebbero avere 2 ore distinte per l'IRC? |
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Risposta
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Se il consiglio di classe, come pare di capire, è unico, non si vedono motivi per separare gli alunni nell'ora di religione. |
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Domanda
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Vorrei conoscere la normativa vigente per quanto riguarda la malattia. In particolare: è vero che un insegnante di religione ha diritto ad un mese di malattia pagato interamente e due mesi pagati al 50%, ma che questi giorni di malattia devono essere riferiti agli ultimi tre anni? (Esempio: se nell'arco degli ultimi due anni ho già usufruito di 20 giorni di malattia, me ne restano solo 10 pagati interamente nel corso di questo anno?) |
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Risposta
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Se l'insegnante ha orario cattedra e 4 anni di anzianità (il cosiddetto Insegnante di Religione "stabilizzato"), ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. In casi particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi per ulteriori 18 mesi. Per i primi 9 mesi ha diritto all'intera retribuzione; al 90% per i successivi 3 mesi; al 50% nei 6 mesi successivi.
Se l'insegnante non è stabilizzato, ha diritto ad 1 mese al 100%, per ogni anno scolastico; al 50% nei successivi 2 mesi. La conservazione del posto è per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio. Da ciò la risposta al quesito del Suo esempio: se l'insegnante non ha l'orario cattedra o 4 di anzianità, Sì. |
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Domanda
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Tempi e modi della scelta di avvalersi o meno dell'Insegnamento della Religione cattolica sono spesso differenti. Quali sono le norme precise in proposito? |
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Risposta
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Utilissima sintesi è offerta dal Provveditore
agli Studi di Torino. |
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Domanda
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Come dev'essere calcolato lo stipendio degli insegnanti tardivamante incaricati nella scuola materna? In base alle settimane lavorative, on in base alle effettive ore di lezione? |
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Risposta
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Al quesito risponte il Provveditore
agli Studi di Bologna: «Posto che le attività educative
di religione cattolica nella scuola materna devono essere svolte per un
totale di 06 ore annue, il docente incaricato sarà titolare di
un contratto a tempo determinato per un numero di ore settimanali corrispondente
al rapporto esistente tra l'orario annuo di 60 ore ed il numero delle
settimane lavorative» |
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Domanda
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Con l'istituzione degli Istituti Comprensivi si pone il problema dell'incarico misto dell'Insegnante di Religione Cattolica, che può essere contemporaneamente incaricato sia nella scuola primaria (orario cattedra: 24/24), sia nella scuola secondaria (orario cattedra: 18/18). In questo caso, vengono assimilato due "ruoli" diversi, generando un problema amministrativo-economico. È possibile questo? |
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Risposta
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La risposta è offerta dal Ministero
della Pubblica Istruzione: «Non sembra possa configurarsi,
in base alla vigente normativa, incompatibilità di diritto in prospettata
situazione contemporaneo svolgimento servizio personale di cui trattasi
in ordini di scuola diversi. / Ciò posto, va comunque tenuto presente
che cumulabilità servizi insegnamento ne senso suesposto deve "di
fatto" ritenersi non consentita qualora sia di pregiudizio at regolare
assolvimento tutti obblighi connessi con funzione docente» |
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Domanda
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Ad un docente di religione della scuola secondaria superiore possono essere assegnate una o più funzioni obiettivo? |
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Risposta
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L'insegnante di religione cattolica ha la possibilità di assumere una funzione obiettivo; per converso, non può accedere ai sei milioni di lire riservati agli insegnanti con dieci anni di ruolo. |
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