ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDI' 3 FEBBRAIO 2000

392a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI


Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi, per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRIGNONE esprime l'auspicio che il seguito dell'esame dell'affare assegnato (ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento), concernente la politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, possa finalmente aver luogo, dopo una interruzione tanto estesa quanto scarsamente esplicabile. Formula pertanto la richiesta di una sua iscrizione quale primo punto all'ordine del giorno di una seduta della Commissione nella prossima settimana.

Il senatore CORTIANA chiede chiarimenti circa lo stato dei lavori relativi al disegno di legge n. 1815 per l'incentivazione delle applicazioni di informatica civica.

Il PRESIDENTE assicura che l'Ufficio di Presidenza vaglierà con attenzione la sollecitazione testé espressa dal senatore Brignone. Per quanto concerne il disegno di legge n. 1815, egli informa che è stato conferito il mandato di relatore al senatore Donise.


IN SEDE DELIBERANTE

(4164-B) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)


Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nella quale si è concluso il dibattito.

Nel replicare agli intervenuti, il relatore ASCIUTTI avverte l'esigenza di riepilogare l'iter del disegno di legge, destinato nella sua stesura d'esordio all'integrazione scolastica di alunni aventi handicap sensoriali. Nel corso del procedimento presso il Senato in prima lettura, il Governo chiese una pausa al fine di reperire fondi aggiuntivi, per far fronte ad istanze ulteriori emerse durante l'esame parlamentare. Sono così stati individuati 22 miliardi complessivi, addizionali rispetto a quelli inizialmente previsti nella proposta. Successivamente la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche, con le quali sono stati indicati limiti percentuali per la ripartizione delle risorse tra integrazione degli alunni con handicap e riordino degli istituti atipici per i quali ­ egli sottolinea - ancora si attende l'emanazione del regolamento attuativo. Tornato il disegno di legge all'esame della 7a Commissione del Senato, questa ha stabilito, nella seduta tenutasi nella giornata di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti (mercoledì 9 febbraio prossimo).
Indi rileva come in tutti gli interventi sin qui svolti vi siano argomentazioni fondate, dipanando le quali si giungerebbe all'elaborazione di un testo del tutto diverso, per il quale non mancherebbero assensi. Tuttavia ­ egli rimarca - gli indugi sinora registratisi nell'approvazione del provvedimento già hanno determinato la mancata utilizzazione di 13 miliardi e, se protratti, potrebbero comportare nuove perdite di risorse, assolutamente da scongiurare.
Replica a sua volta il sottosegretario Carla ROCCHI, la quale ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di ieri, sottolineando come l'ampliamento dei destinatari degli interventi previsti nel disegno di legge conduca a un risultato parso apprezzabile in molti interventi, vale a dire l'attenzione agli handicap sulla base della loro intensità più che sulla loro tipologia. Il valore insito in tale orientamento risulta corroborato dall'assenso, da parte delle forze politiche dell'opposizione, alla sede legislativa, volta a garantire maggiore rapidità ed efficacia all'iter della proposta. Un suo rallentamento sarebbe viceversa pernicioso, in quanto significherebbe la rinunzia ad approvare il testo. Raccomanda pertanto di guardare, oltre che al merito delle disposizioni, anche al conclusivo esito del loro esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(1703) RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

- e voto regionale n. 120 e petizione n. 450 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1ƒ dicembre 1999 (nel corso della quale il relatore aveva presentato un suo testo) e rinviato nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il senatore ASCIUTTI chiede preliminarmente al rappresentante del Governo se sia vero che vi è, da parte governativa, l'intenzione di presentare un proprio disegno di legge sulla materia in esame.

Il sottosegretario D'ANDREA dichiara che non gli consta alcuna iniziativa di tal genere.

Il presidente BISCARDI avverte poi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate sul testo del relatore nonché sugli emendamenti presentati, con l'eccezione del parere della Commissione affari costituzionali su un emendamento del Governo all'articolo 3, trasmesso tardivamente. Comunica pertanto che si può procedere alle votazioni, con l'intesa che l'articolo 3 dovrà essere accantonato.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 1 del testo del relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 1ƒ dicembre 1999) e dell'unico emendamento (1.1) ad esso riferito, che il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare.

Previo parere contrario del relatore CORTIANA e del sottosegretario D'ANDREA e dopo che il presidente BISCARDI ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, esso è posto ai voti e respinto. La Commissione accoglie invece l'articolo 1, nel testo del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI illustra congiuntamente quelli da lui presentati, soffermandosi in particolare sul 2.8, che rappresenta a suo giudizio l'ipotesi di modifica preferibile. Esso richiama, infatti, per l'utilizzazione degli animali nei circhi, la normativa elaborata dalla Commissione scientifica costituita presso il Ministero dell'ambiente ed è volto a far salvi, ai fini dell'identificazione degli animali pericolosi, gli animali che siano nati e vissuti da più generazioni in cattività, nel contesto del circo. Gli altri emendamenti rappresentano invece un corpus alternativo, presentato in subordine all'ipotesi principale, e sono volti ad apportare correttivi significativi a specifici punti dell'articolo 2, facendo comunque sempre riferimento alla normativa della Commissione scientifica del Ministero dell'ambiente e facendo salvi gli animali nati e vissuti in cattività da più generazioni.

Il relatore CORTIANA illustra sinteticamente l'emendamento 2.16 da lui presentato per corrispondere ad una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere della Commissione bilancio. Si esprime poi in senso contrario a tutti gli altri emendamenti all'articolo 2, sia quelli presentati dal senatore Asciutti che quelli presentati dal senatore Russo Spena. Ritiene infatti che, in sede di Comitato ristretto, sia stata configurata una via mediana, tale da conciliare le opposte esigenze in campo, dalla quale auspica la Commissione non voglia allontanarsi.

Il sottosegretario D'ANDREA si associa al parere contrario espresso dal relatore, manifestando nel contempo avviso favorevole sull'emendamento 2.16.

Si passa quindi alle votazioni.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono dichiarati decaduti.

Su richiesta del senatore MARRI, il presidente BISCARDI accerta il numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.8.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto contrario su tale emendamento, ritenendo che gli animali feroci non perdano le proprie caratteristiche nel breve volgere di qualche generazione. Tutt'al più essi possono sopire i propri istinti grazie al soddisfacimento dei bisogni naturali. Ciò non consente tuttavia di sovvertire l'ordine naturale e il patrimonio genetico degli animali.

Anche il senatore MONTICONE dichiara di non poter votare a favore di tale emendamento. Auspica poi la determinazione di una più consistente fase transitoria che possa agevolare il passaggio al nuovo ordinamento.

In una breve interruzione il relatore CORTIANA ricorda che il provvedimento già prevede, al comma 5 dell'articolo 1, un'ampia fase transitoria che egli si dichiara peraltro disponibile ad allungare ulteriormente.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.8 osservando che, a differenza del meccanismo prefigurato dal comma 5 dell'articolo 1 (che relegherebbe gli animali in strutture al di fuori di qualunque contesto), esso intende mantenere gli animali nella loro collocazione, richiamandosi ad una normativa elaborata da una Commissione ministeriale. Denuncia poi l'incongruità della disposizione, di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1, secondo cui gli animali dismessi dai circhi dovrebbero essere collocati in strutture necessariamente fisse.

A tale ultima preoccupazione si associa il sottosegretario D'ANDREA, il quale ritiene preferibile evitare, al comma 5 dell'articolo 1, indicazioni eccessivamente stringenti in ordine alle strutture in cui dovranno essere collocati gli animali dismessi.

Il relatore CORTIANA manifesta disponibilità in tal senso.

Prende brevemente la parola il sottosegretario Carla ROCCHI la quale ­ intervenendo a titolo personale ­ ricorda che da tempo nei circhi non sono più presenti animali feroci direttamente provenienti dai loro paesi d'origine. Al contrario, essi sono tutti nati e cresciuti in cattività e non avrebbe pertanto alcun senso elaborare una normativa dalla cui applicazione fosse esclusa tale tipologia di animali. Auspica pertanto l'affermazione di un più generale rispetto per gli animali in quanto tali, trasversale a tutte le forze politiche.

Il senatore BRIGNONE manifesta la propria difficoltà a dichiarare il proprio voto in mancanza di chiarimenti adeguati. In primo luogo, domanda se la normativa che la Commissione si accinge a varare avrà vigenza anche nei confronti di compagnie circensi straniere in tournée in Italia. Inoltre, chiede se detta normativa si applicherà anche ai delfinari, che pure non sono annoverati né fra i circhi né fra gli spettacoli viaggianti.

Il relatore CORTIANA replica che le leggi approvate dal Parlamento italiano valgono su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto interessato. Ribadisce poi che il testo elaborato a seguito dei lavori del Comitato ristretto rappresenta una posizione avanzata, suscettibile di conciliare esigenze contrapposte.

Il senatore PACE preannuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.8, convenendo invece con le osservazioni del sottosegretario D'Andrea. Auspica poi che la Commissione non voglia discostarsi troppo dal testo elaborato dal relatore sulla scorta del dibattito svolto in sede ristretta, testo che a giudizio del suo Gruppo risulta sufficientemente equilibrato.

Il senatore DONISE propone di sospendere la votazione dell'emendamento 2.8, onde consentire al relatore di predisporre una riformulazione che raccolga, dopo i necessari approfondimenti, anche le indicazioni del Sottosegretario.

Il presidente BISCARDI osserva che non è possibile sospendere una votazione dopo che siano iniziate le dichiarazioni di voto.

Il senatore ASCIUTTI manifesta la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 2.8, qualora il relatore confermi l'intenzione di riformularlo in vista della prossima seduta, come suggerito dal senatore Donise.

Il relatore CORTIANA conferma la presentazione di emendamenti volti ad allungare i tempi della fase transitoria, nonché ad espungere il carattere fisso delle strutture di accoglienza degli animali dismessi. Per correttezza, dichiara tuttavia di non intendere ripresentare l'emendamento del senatore Asciutti.

Sulla base di tali dichiarazioni, il senatore ASCIUTTI insiste per la votazione dell'emendamento 2.8 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(4429) BISCARDI ed altri. - Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica
(Esame e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI illustra il provvedimento in titolo, rammentando ch'esso discende da un ordine del giorno presentato in Senato durante l'ultima lettura del disegno di legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori (atto Senato n. 2881-B), poi divenuto legge n. 508 del 1999. Tale ordine del giorno riscosse ampio consenso; tuttavia esso non pare sufficiente a sciogliere sul piano normativo i problemi che si intendevano affrontare. Per questo è stato presentato il disegno di legge ora all'attenzione della Commissione, al fine di dare più salda efficacia nonché organico disegno alle indicazioni già in quella sede emerse.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dà direttamente la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda come, con l'approvazione della legge n. 508 del 1999, fosse stato altresì formulato l'impegno, relativo al personale docente nei Conservatori di musica, di attingere ai fini del reclutamento per metà alle graduatorie concorsuali nazionali e per metà alle graduatorie permanenti (ad esaurimento), includendo in esse coloro che avessero superato le prove recentemente svoltesi per i cosiddetti "precari". Si dichiara disponibile a favorire la rapida conclusione dell'iter parlamentare, riservandosi di condurre peraltro una verifica di carattere strettamente tecnico circa la coerenza e rispondenza agli obiettivi dell'intreccio normativo ­ invero assai intricato ­ che il disegno di legge configura.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 9 febbraio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1703
Art. 1

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Lo Stato riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo della tradizione circense, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.".
1.1 ASCIUTTI, TONIOLLI


Art. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Nei circhi e negli spettacoli viaggianti non possono essere detenuti e/o utilizzati negli spettacoli, animali di qualsiasi specie."
2.1 RUSSO SPENA

Conseguentemente all'emendamento 2.1, sopprimere i commi da 2 a 6.
2.2 RUSSO SPENA

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
"2. Per l'utilizzazione degli animali nei circhi si fa riferimento alla normativa recante "Elenco dei criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi" emanata dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n.150, costituita presso il Ministero dell'ambiente.
3. In ogni caso, la norma di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n.150, per l'identificazione degli animali pericolosi, non si applica ad animali che per essere nati da più generazioni e vissuti in cattività nel contesto del circo e di una serie di interrelazioni con gli operatori circensi ed il pubblico hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica".
2.8 ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 2.8, al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "detenere" con le seguenti: "acquisire in natura".
2.9 ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 2.8, al comma 2, sopprimere la lettera b).
2.10 ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 2.8, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "a qualsiasi titolo" con le seguenti: "da terzi estranei al circo".
2.11 ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. I circhi che abbiano riportato una qualunque condanna definitiva per maltrattamento di animali non possono detenere alcun animale a fini di esposizione o spettacoli".
2.7 RUSSO SPENA

In subordine all'emendamento 2.8, sopprimere il comma 4.
2.12 ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 2.8, sopprimere il comma 5.
2.13 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: "l'istituzione" inserire le seguenti: ", senza oneri a carico dello Stato,".
2.16 CORTIANA, relatore

In subordine all'emendamento 2.8, al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) le modalità ed i parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali;".
2.14 ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 2.8, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) le modalità per assicurare le più idonee condizioni di stabulazione e trasporto degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti".
2.15 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) le modalità per la più idonea collocazione degli animali ceduti dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, prevedendo la possibilità che il Ministero dell'ambiente, in caso di inadempimento di quanto previsto al comma 5, disponga direttamente della collocazione degli animali in strutture diverse da quelle circensi o relative a spettacoli o mostre viaggianti, imputando i relativi costi agli effettivi possessori. Le strutture prescelte per l'accoglimento degli esemplari appartenenti alle specie animali che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica devono essere in possesso dell'idoneità rilasciata dalla commissione scientifica Cites di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150".
2.3 RUSSO SPENA

In subordine all'emendamento 2.8, sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Per l'utilizzazione degli animali nei circhi si fa riferimento alla normativa recante "Elenco dei criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi" emanata dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n.150, costituita presso il Ministero dell'ambiente. In ogni caso, la norma di cui all'articolo 6, comma 2, della predetta legge n.150 del 1992 per l'identificazione degli animali pericolosi, non si applica ad animali che per essere nati da più generazioni e vissuti in cattività nel contesto del circo e di una serie di interrelazioni con gli operatori circensi ed il pubblico hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica".
2.6 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
2.4 RUSSO SPENA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. Il comma 8 dell'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:
'8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dell'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6, previa verifica di idoneità da parte della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa."
2.5 RUSSO SPENA